Art. 13
Esenzioni fiscali a norma delle direttive 77/388/CEE e 2003/96/CE
In vigore dal 8 set 2004
Nella misura in cui costituiscano aiuti di Stato, le esenzioni fiscali applicabili all’intero settore della pesca, che siano introdotte dagli Stati membri conformemente all’ della direttiva 77/388/CEE oppure all’ o all’, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE, sono compatibili con il mercato comune e non sono soggette all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
CAPO 3
DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI
Storico versioni
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