Art. 12 · Misure socioeconomiche

Art. 12

Misure socioeconomiche

In vigore dal 8 set 2004
Gli aiuti al prepensionamento dei pescatori e i premi forfetari individuali conformi alle disposizioni dell’, paragrafi 1 e 2, dell’, paragrafo 3, lettere a), b) e c), e dell’, paragrafo 4, lettere da a) a e) del regolamento (CE) n. 2792/1999 e dell’allegato III dello stesso regolamento, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c, del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché l’importo degli aiuti non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli interventi nazionali e comunitari stabilito, per gli aiuti di cui trattasi, nell’allegato IV del medesimo regolamento.
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