Art. 10

Art. 10

In vigore dal 8 set 2004
Aiuti per la cessazione definitiva delle attività di pesca in seguito alla demolizione di pescherecci o alla loro destinazione ad attività non redditizie diverse dalla pesca Gli aiuti per la cessazione definitiva delle attività di pesca in seguito alla demolizione di pescherecci o alla loro destinazione ad attività non redditizie diverse dalla pesca sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché: a) gli aiuti soddisfino le condizioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 2792/1999 e al punto 1.1 dell’allegato III dello stesso regolamento; e b) l’importo degli aiuti non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli interventi nazionali e comunitari stabilito, per gli aiuti di cui trattasi, nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/1999 o dal regolamento (CE) n. 2370/2002 del Consiglio (8).
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