Art. 2

Art. 2

In vigore dal 8 set 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Fatto a Bruxelles, l’8 settembre 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1). (2)  GU L 99 del 20.4.1996, pag. 16. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 841/96 (GU L 114 dell’8.5.1996, pag. 18). (3)  GU L 188 del 27.7.1996, pag. 25. (4)  GU L 189 del 30.7.1996, pag. 86. (5)  GU L 29 del 31.1.1997, pag. 1. (6)  GU L 50 del 20.2.1997, pag. 16. (7)  GU L 162 del 19.6.1997, pag. 17.
Storico versioni

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