Art. 2
In vigore dal 8 set 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Fatto a Bruxelles, l’8 settembre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 99 del 20.4.1996, pag. 16. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 841/96 (GU L 114 dell’8.5.1996, pag. 18).
(3) GU L 188 del 27.7.1996, pag. 25.
(4) GU L 189 del 30.7.1996, pag. 86.
(5) GU L 29 del 31.1.1997, pag. 1.
(6) GU L 50 del 20.2.1997, pag. 16.
(7) GU L 162 del 19.6.1997, pag. 17.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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