Art. 1

Art. 1

In vigore dal 2 set 2004
Si ritiene che le catture di argentina nelle acque delle zone CIEM V, VI, VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 2004. La pesca dell’argentina nelle acque delle zone CIEM V, VI, VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture di questo stock effettuate dalle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.
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