Art. 1
Il regolamento (CE) n. 1362/2000 è così modificato:
In vigore dal 31 ago 2004
1)
L' è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Detti contingenti tariffari sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93. Tuttavia, l'articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, non si applica al contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.1871 dell'allegato.».
b)
è inserito il seguente paragrafo 3 bis:
«3 bis. Per quanto riguarda i prodotti del codice NC 0803 00 19, non è richiesta la presentazione di un certificato d'importazione per le banane fresche originarie del Messico.».
c)
sono inseriti i seguenti paragrafi 5 bis e 5 ter:
«5 bis. Il dazio doganale applicabile ai prodotti del codice NC 1302 20 10 all'interno del contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.1873 dell'allegato è del 2 %.
5 ter. Il dazio doganale applicabile ai prodotti del codice NC 0803 00 19 all'interno del contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.1871 dell'allegato è di 75 EUR/t.».
2)
L'allegato è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2004:1553:oj#art-1