Art. 6

Art. 6

In vigore dal 30 ago 2004
Gli Stati membri, nell'ambito di controlli a campione o mirati su operazioni che comportano un rischio di frode, prelevano campioni rappresentativi di riso Basmati importato. Tali campioni sono inviati all’organismo competente del paese di origine di cui all’allegato VI, per esservi sottoposti all’analisi della varietà basata sul DNA. Anche lo Stato membro può effettuare un’analisi della varietà sullo stesso campione, in un laboratorio comunitario. Se i risultati di una di queste analisi dimostrano che il prodotto esaminato non corrisponde alla varietà indicata nel certificato di autenticità si applica il dazio all’importazione previsto dall’, paragrafo 1.
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