Art. 5 · Gli Stati membri comunicano alla Commissione per fax o per posta elettronica le seguenti informazioni:

Art. 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione per fax o per posta elettronica le seguenti informazioni:

In vigore dal 30 ago 2004
a) entro i due giorni lavorativi successivi al rifiuto, le quantità per le quali sono state rifiutate le domande di titoli d’importazione del riso Basmati con l’indicazione della data e dei motivi del rifiuto, del codice NC, del paese di origine, dell’organismo che rilascia il titolo e del numero del certificato di autenticità, nonché del nome e dell’indirizzo del titolare; b) entro i due giorni lavorativi successivi al rilascio, le quantità per le quali sono stati rilasciati i titoli d’importazione del riso Basmati con l’indicazione della data, del codice NC, del paese di origine, dell’organismo che ha rilasciato il titolo e del numero del certificato di autenticità, nonché del nome e dell’indirizzo del titolare; c) in caso di annullamento del titolo, entro i due giorni lavorativi successivi all'annullamento, i quantitativi per i quali sono stati annullati i titoli nonché il nome e l'indirizzo dei titolari dei titoli annullati; d) l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese successivo al mese di immissione in libera pratica, i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica, con indicazione del codice NC, del paese d'origine, dell’organismo che rilascia il titolo e del numero del certificato di autenticità. Le informazioni di cui al primo comma devono essere comunicate separatamente da quelle relative alle altre domande di titoli d'importazione nel settore del riso.
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