Art. 3
In vigore dal 30 ago 2004
1. Il certificato di autenticità è redatto su un formulario il cui modello è ripreso all’allegato IV.
Il formulario ha un formato di circa 210 mm × 297 mm. L'originale è redatto su carta che evidenzi qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
I formulari sono redatti e compilati in lingua inglese.
L'originale e le copie sono compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, vanno compilati in stampatello e con inchiostro.
Ogni certificato di autenticità reca nella casella superiore destra un numero di serie. Le copie recano lo stesso numero dell'originale.
2. L’organismo che rilascia il titolo d'importazione conserva l'originale del certificato di autenticità e ne rimette una copia al richiedente.
Il certificato di autenticità è valido novanta giorni dalla data del rilascio.
E’ valido solo se le caselle vi sono debitamente compilate ed è firmato.
Storico versioni
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