Art. 3

Art. 3

In vigore dal 30 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I punti 1, 2 e 5 dell’ si applicano a decorrere dal 1o settembre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. (2)  GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003. (3)  GU L 159 dell’1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2004 (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 13). (4)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.
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