Art. 1

Art. 1

In vigore dal 26 ago 2004
Per le offerte comunicate dal 19 al 26 agosto 2004 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1341/2004, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 34,80 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 6 650 t.
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