Art. 2
In vigore dal 23 ago 2004
Il presente regolamento si applica con riserva dell'entrata in vigore e a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.
Esso si applica alle dichiarazioni di esportazione accettate a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fino al 31 agosto 2004.
Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2004.
Per la Commissione
Olli REHN
Membro della Commissione
(1) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 543/2004 (GU L 87 del 25.3.2004, pag. 8).
(2) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(3) GU L 212 del 22.7.1989, pag. 87. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.
(4) GU L 87 del 25.3.2004, pag. 60.
Storico versioni
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