Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 ago 2004
In deroga all'articolo 16, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1520/2000, i prodotti ottenuti prima dalla data di adesione in stabilimenti della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, autorizzati all'esportazione verso la Comunità prima della data di adesione ed esportati dalla Comunità nel periodo compreso tra la data di adesione e il 31 agosto 2004 possono essere oggetto di restituzioni all'esportazione, purché soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3, lettere a) e b), della decisione 2004/280/CE.
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