Art. 3

Art. 3

In vigore dal 21 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 21 agosto 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6). (2)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1236/2004 (GU L 235 del 6.7.2004, pag. 4). (3)  GU L 250 del 24.7.2004, pag. 6.
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