Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 22 gennaio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell’Agricoltura (1)  Protocollo modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (GU L 148 dell’1.6.2001, pag. 1). (2)  GU L 148 dell’1.6.2001, pag. 3. (3)  GU L 15 del 22.1.2004, pag. 12.
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