Art. 2
In vigore dal 18 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 22 gennaio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell’Agricoltura
(1) Protocollo modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (GU L 148 dell’1.6.2001, pag. 1).
(2) GU L 148 dell’1.6.2001, pag. 3.
(3) GU L 15 del 22.1.2004, pag. 12.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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