Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2004. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione (1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 876/2004 della Commissione (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 52). (2)  GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/554/CE della Commissione (GU L 248 del 9.7.2004, pag. 1). (3)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320). ALLEGATO Nella parte D dell’allegato XI è aggiunto il seguente punto 4: «4. a) Quando le carni di selvaggina d'allevamento definite dalla direttiva 91/495/CEE del Consiglio (1), le preparazioni a base di carni definite dalla direttiva 94/65/CE del Consiglio (2) e i prodotti a base di carni definiti dalla direttiva 77/99/CEE del Consiglio (3), di provenienza da cervidi d’allevamento, sono importati nella Comunità in provenienza dal Canada e dagli Stati Uniti, i certificati sanitari sono accompagnati da una dichiarazione firmata dall'autorità competente del paese di produzione, redatta come segue: “Questo prodotto contiene o proviene unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della sindrome del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dall'autorità competente; non proviene da animali appartenenti a greggi nei quali sia stata confermata o si sospetti ufficialmente la presenza della sindrome del dimagrimento cronico.” b) Quando le carni di selvaggina definite dalla direttiva 92/45/CEE del Consiglio (4), le preparazioni a base di carni definite dalla direttiva 94/65/CE del Consiglio e i prodotti a base di carni definiti dalla direttiva 77/99/CEE del Consiglio, di provenienza da cervidi selvatici, sono importate nella Comunità in provenienza dal Canada e dagli Stati Uniti, il certificato sanitario è accompagnato da una dichiarazione firmata dall'autorità competente del paese di produzione, redatta come segue: “Questo prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della sindrome del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dall'autorità competente; non proviene da animali appartenenti a greggi nei quali sia stata confermata negli ultimi tre anni o si sospetti ufficialmente la presenza della sindrome del dimagrimento cronico.” » (1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 41. (2)  GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10. (3)  GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. (4)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 35.
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