Art. 4
In vigore dal 17 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1289/2004 (GU L 243 del 15.7.2004, pag. 15).
ALLEGATO
N. di registrazione dell'additivo
Nome e numero di registrazione del responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo
Additivo (Denominazione commerciale)
Composizione, formula chimica, descrizione
Specie animale o categoria di animali
Età massima
Tenore minimo
Tenore massimo
Altre disposizioni
Fine del periodo di autorizzazione
mg di principio attivo/kg di alimento completo
Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose
«E 765
Eli Lilly and Company Ltd
Narasin 100 g/kg
(Monteban, Monteban G 100)
Composizione dell’additivo
Narasin 100 g/kg
Olio di soia o olio minerale: 10-30 g/kg
Vermiculite: 0-20 g/kg
Farina di tegumenti di soia o pula di riso qb 1 kg
Principio attivo
Narasin
C43H72O11
Numero CAS: 55134-13-9
acido polietere monocarbossilico prodotto da Streptomyces aureofaciens (NRRL 8092), in forma di granulato
attività narasin A: ≥ 90 %
Polli da ingrasso
—
60
70
Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione.
Indicare nelle istruzioni d’uso:
“Pericoloso per gli equidi, i tacchini e i conigli”.
“Alimento contenente uno ionoforo: l’uso contemporaneo con certe sostanze medicamentose (ad es. tiamulin) può essere controindicato”.
21 agosto 2014»
Storico versioni
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