Art. 4

Art. 4

In vigore dal 17 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2004. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione (1)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1289/2004 (GU L 243 del 15.7.2004, pag. 15). ALLEGATO N. di registrazione dell'additivo Nome e numero di registrazione del responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo Additivo (Denominazione commerciale) Composizione, formula chimica, descrizione Specie animale o categoria di animali Età massima Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni Fine del periodo di autorizzazione mg di principio attivo/kg di alimento completo Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose «E 765 Eli Lilly and Company Ltd Narasin 100 g/kg (Monteban, Monteban G 100) Composizione dell’additivo Narasin 100 g/kg Olio di soia o olio minerale: 10-30 g/kg Vermiculite: 0-20 g/kg Farina di tegumenti di soia o pula di riso qb 1 kg Principio attivo Narasin C43H72O11 Numero CAS: 55134-13-9 acido polietere monocarbossilico prodotto da Streptomyces aureofaciens (NRRL 8092), in forma di granulato attività narasin A: ≥ 90 % Polli da ingrasso — 60 70 Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione. Indicare nelle istruzioni d’uso: “Pericoloso per gli equidi, i tacchini e i conigli”. “Alimento contenente uno ionoforo: l’uso contemporaneo con certe sostanze medicamentose (ad es. tiamulin) può essere controindicato”. 21 agosto 2014»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1464:oj#art-4