Art. 3

Art. 3

In vigore dal 16 ago 2004
È consentito lo smaltimento delle scorte esistenti di Lasalocid sodico per un periodo di sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1455:oj#art-3