Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 ago 2004
Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica dalle imprese che hanno proposto impegni accettati e di cui alla decisione 2004/600/CE della Commissione sono esenti dai dazi antidumping istituiti dall’, a condizione che siano prodotte, inviate e fatturate direttamente da tali imprese al primo acquirente indipendente della Comunità e purché siano accompagnate da una fattura commerciale contenente almeno gli elementi di cui all'allegato 2. Per poter beneficiare dell'esenzione dal dazio, i prodotti dichiarati e presentati in dogana devono inoltre corrispondere esattamente alla descrizione figurante nella fattura commerciale.
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