Art. 7
In vigore dal 13 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2004.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 16.9.2003, pag. 1.
(2) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 1.
(3) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
ALLEGATO
STATISTICHE IN MATERIA D'INNOVAZIONE
Sezione 1
Gli Stati membri producono le seguenti statistiche comunitarie sull’innovazione:
Codice
Titolo
Osservazioni
1
Numero di imprese che svolgono attività di innovazione
In valore assoluto e in % del totale delle imprese
2
Numero di imprese innovatrici che hanno introdotto prodotti nuovi o significativamente migliorati, che costituiscono una novità per il mercato
In valore assoluto, in % del totale delle imprese e in % del totale delle imprese che svolgono attività di innovazione
3
Fatturato relativo a prodotti nuovi o significativamente migliorati, che costituiscono una novità per il mercato
In valore assoluto, in % del fatturato totale e in % del fatturato totale delle imprese che svolgono attività di innovazione
4
Fatturato relativo a prodotti nuovi o significativamente migliorati, che costituiscono una novità per l’impresa, ma non per il mercato
In valore assoluto, in % del fatturato totale e in % del fatturato totale delle imprese attive nell’innovazione
5
Numero di imprese che svolgono attività di innovazione impegnate in attività di cooperazione per l’innovazione
In valore assoluto e in % delle imprese che svolgono attività di innovazione
6
Spese per l’innovazione
In valore assoluto, in % del fatturato totale e in % del fatturato totale delle imprese che svolgono attività di innovazione — facoltativo
7
Numero di imprese che svolgono attività di innovazione che hanno indicato come molto rilevanti alcuni effetti dell’innovazione
In valore assoluto e in % del numero totale di imprese che svolgono attività di innovazione
8
Numero di imprese che svolgono attività di innovazione che hanno indicato come molto rilevanti alcune fonti d’informazione per l’innovazione
In valore assoluto e in % del numero totale di imprese che svolgono attività di innovazione — facoltativo
9
Numero di imprese che hanno indicato come importanti alcuni fattori d’ostacolo
In valore assoluto, in % del totale delle imprese, in % delle imprese che svolgono attività di innovazione e in % delle imprese che non svolgono attività di innovazione
Oltre alle statistiche sopraelencate, gli Stati membri producono statistiche aggiuntive (con le relative disaggregazioni) con riferimento alle principali tematiche trattate nel Manuale di Oslo. Le statistiche aggiuntive sono definite in stretta collaborazione con gli Stati membri.
Sezione 2
Devono essere comprese nelle statistiche almeno le imprese appartenenti alle sezioni C, D, E, I, J, alle divisioni 51 e 72 e ai gruppi 74.2 e 74.3 della NACE Rev. 1.1.
Sezione 3
Tutte le variabili statistiche devono essere trasmesse ogni quattro anni, tranne le variabili 1, 2, 3, 4 e 5 che sono trasmesse ogni due anni.
Sezione 4
Il primo anno di riferimento per il quale sono prodotte le statistiche è l’anno civile 2004.
Sezione 5
1.
Tutti i risultati devono essere disaggregati per attività economica (NACE Rev. 1.1) a livello di sezione e secondo le seguenti classi di dimensione: 10-49 dipendenti, 50-249 dipendenti, oltre 249 dipendenti.
2.
Tutti i risultati devono essere disaggregati per attività economica (NACE Rev. 1.1) a livello di divisione.
3.
I risultati della variabile 5 devono essere disaggregati per tipo di attività di cooperazione in materia d’innovazione. I risultati della variabile 7 devono essere disaggregati per tipo di effetto dell’innovazione. I risultati della variabile 8 devono essere disaggregati per tipo di fonte d’informazione. I risultati della variabile 9 devono essere disaggregati per tipo di fattore d’ostacolo. Queste disaggregazioni vengono decise in stretta collaborazione con gli Stati membri.
Sezione 6
1.
Tutti i risultati devono essere trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell’anno civile del periodo di riferimento.
2.
Gli Stati membri, a titolo volontario, possono trasmettere alla Commissione (Eurostat) dati individuali relativi a tutte le unità statistiche considerate nell’ambito delle indagini statistiche nazionali sull’innovazione.
Sezione 7
1.
Il questionario utilizzato per le indagini comunitarie sull’innovazione realizzate ogni quattro anni a partire dall’anno di riferimento 2004 riguarda le principali tematiche trattate nel Manuale di Oslo per quanto riguarda la misurazione dell’attività di innovazione delle imprese.
2.
La Commissione (Eurostat), in stretta collaborazione con gli Stati membri, definisce raccomandazioni di natura metodologica per lo svolgimento delle indagini comunitarie sull’innovazione, al fine di garantire un elevato livello di armonizzazione dei risultati. Dette raccomandazioni riguardano la popolazione di riferimento, la metodologia d’indagine (ivi compresi gli aspetti regionali), il questionario armonizzato, la raccolta, l’elaborazione e la trasmissione dei dati statistici, nonché i requisiti di qualità dei dati stessi.
3.
In stretta collaborazione con gli Stati membri, raccomandazioni metodologiche sono definite anche per le altre indagini sull’innovazione condotte a scadenza quadriennale, ad iniziare dall’anno di riferimento 2006.
4.
Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) le informazioni necessarie relativamente alle metodologie utilizzate per la produzione delle statistiche nazionali sull’innovazione.
Sezione 8
Qualora i sistemi statistici nazionali richiedano significativi adeguamenti, la Commissione può concedere deroghe agli Stati membri relativamente alle statistiche da produrre per il 2004, primo anno di riferimento. Ulteriori deroghe possono essere concesse per quanto riguarda la copertura delle attività economiche definite secondo la NACE Rev. 1.1 e/o la disaggregazione per classi di dimensione delle statistiche da produrre per l’anno di riferimento 2006.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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