Art. 6

Art. 6

In vigore dal 13 ago 2004
La valutazione della qualità è effettuata dagli Stati membri e dalla Commissione (Eurostat). Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), su richiesta di quest’ultima, le informazioni occorrenti per la valutazione della qualità delle statistiche indicate nell’allegato del presente regolamento, che sono necessarie per la redazione delle relazioni di cui all’ della decisione 1608/2003/CE.
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