Art. 5

Art. 5

In vigore dal 13 ago 2004
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati statistici aggregati elencati nell’allegato su base obbligatoria e i dati individuali su base volontaria servendosi di uno schema di trasmissione uniforme definito dalla Commissione (Eurostat) in collaborazione con essi.
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