Art. 3
In vigore dal 13 ago 2004
Gli Stati membri attingono i dati necessari da una combinazione di fonti quali indagini per campione, fonti di dati amministrativi e altre fonti di dati. Queste ultime devono essere almeno equivalenti, in termini di qualità o di procedure di stima statistica adottate, alle indagini per campione o alle fonti di dati amministrativi.
Storico versioni
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