Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 ago 2004
1.   Il presente regolamento riguarda le statistiche comunitarie in materia d’innovazione. Per le statistiche in questione, l’elenco delle variabili statistiche, le attività e i settori oggetto di rilevazione, le disaggregazioni dei risultati, la frequenza, le scadenze per la trasmissione dei dati, nonché il periodo di transizione sono specificati nell’allegato. 2.   Sulla base delle conclusioni delle relazioni presentate al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell’ della decisione n. 1608/2003/CE, gli elenchi delle variabili statistiche, le attività e i settori oggetto di rilevazione, le disaggregazioni dei risultati, la frequenza, le scadenze per la trasmissione dei dati e altri aspetti di cui all’allegato del presente regolamento possono essere oggetto di revisione a intervalli regolari.
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