Art. 1
All’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88 il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 13 ago 2004
«Il burro di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2571/97 deve essere stato immagazzinato anteriormente al 1o giugno 2002.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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