Art. 9 · Entrata in vigore

Art. 9

Entrata in vigore

In vigore dal 10 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2004. Per la Commissione Günter VERHEUGEN Membro della Commissione (1)  GU L 161 del 30.4.2004, pag. 128. (2)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. (3)  GU L 4 dell’8.1.1993, pag. 22. (4)  GU L 205 del 17.8.1993, pag. 24. (5)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. (6)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. ALLEGATO I Modello del documento di accompagnamento di cui all’, paragrafo 1 ALLEGATO II Modello del modulo di presentazione della domanda di cui all’, paragrafo 2 ALLEGATO III Modello del «Rapporto di ispezione fitosanitaria» di cui all’, paragrafo 2 ALLEGATO IV Elenco delle decisioni della Commissione di cui all’, paragrafo 1 — Decisione della Commissione 2002/80/CE, modificata da ultimo dalla decisione 2004/429/CE, che impone speciali condizioni all'importazione di fichi, nocciole e pistacchi e di taluni prodotti da essi derivati originari o provenienti dalla Turchia — Decisione della Commissione 2002/79/CE, modificata da ultimo dalla decisione 2004/429/CE, che subordina a particolari condizioni le importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina — Decisione della Commissione 2000/49/CE, modificata da ultimo dalla decisione 2004/429/CE, che subordina a particolari condizioni le importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Egitto — Decisione della Commissione 2003/493/CE, modificata da ultimo dalla decisione 2004/428/CE, che impone condizioni speciali all'importazione di noci del Brasile in guscio originarie del Brasile o da esso spedite — Decisione della Commissione 1997/830/CE, modificata da ultimo dalla decisione 2004/429/CE, che subordina a particolari condizioni le importazioni di pistacchi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Iran — Decisione della Commissione 2004/92/CE, del 21 gennaio 2004, recante misure di emergenza relative al peperoncino e ai prodotti derivati
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