Art. 9
Entrata in vigore
In vigore dal 10 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2004.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Membro della Commissione
(1) GU L 161 del 30.4.2004, pag. 128.
(2) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(3) GU L 4 dell’8.1.1993, pag. 22.
(4) GU L 205 del 17.8.1993, pag. 24.
(5) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.
(6) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.
ALLEGATO I
Modello del documento di accompagnamento di cui all’, paragrafo 1
ALLEGATO II
Modello del modulo di presentazione della domanda di cui all’, paragrafo 2
ALLEGATO III
Modello del «Rapporto di ispezione fitosanitaria» di cui all’, paragrafo 2
ALLEGATO IV
Elenco delle decisioni della Commissione di cui all’, paragrafo 1
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Decisione della Commissione 2002/80/CE, modificata da ultimo dalla decisione 2004/429/CE, che impone speciali condizioni all'importazione di fichi, nocciole e pistacchi e di taluni prodotti da essi derivati originari o provenienti dalla Turchia
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Decisione della Commissione 2002/79/CE, modificata da ultimo dalla decisione 2004/429/CE, che subordina a particolari condizioni le importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina
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Decisione della Commissione 2000/49/CE, modificata da ultimo dalla decisione 2004/429/CE, che subordina a particolari condizioni le importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Egitto
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Decisione della Commissione 2003/493/CE, modificata da ultimo dalla decisione 2004/428/CE, che impone condizioni speciali all'importazione di noci del Brasile in guscio originarie del Brasile o da esso spedite
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Decisione della Commissione 1997/830/CE, modificata da ultimo dalla decisione 2004/429/CE, che subordina a particolari condizioni le importazioni di pistacchi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Iran
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Decisione della Commissione 2004/92/CE, del 21 gennaio 2004, recante misure di emergenza relative al peperoncino e ai prodotti derivati
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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