Art. 8 · Obblighi di comunicazione

Art. 8

Obblighi di comunicazione

In vigore dal 10 ago 2004
1.   La Camera di commercio turco-cipriota o un altro ente autorizzato ai sensi dell’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 866/2004 comunica ogni mese alla Commissione il tipo, il volume e il valore delle merci per le quali ha rilasciato i documenti di cui all’, paragrafo 1, unitamente a tutte le informazioni relative alle irregolarità eventualmente constatate e alle sanzioni applicate. 2.   Le autorità della Repubblica di Cipro, in conformità dell’, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 866/2004, comunicano ogni mese alla Commissione il tipo, il volume e il valore delle merci che, in base alle dichiarazioni contenute nei documenti di cui all’, paragrafo 1, hanno attraversato la linea, unitamente a tutte le informazioni relative alle irregolarità eventualmente constatate e alle sanzioni applicate nonché a tutte le informazioni relative alle tariffe o ai dazi eventualmente riscossi su merci soggette a restituzioni all’esportazione o a misure di intervento. 3.   Le autorità della Repubblica di Cipro comunicano ogni tre mesi alla Commissione il tipo, il volume e il valore delle merci la cui destinazione finale, in base alle dichiarazioni contenute nei documenti di cui all’, paragrafo 1, non è la Repubblica di Cipro. Le merci la cui destinazione finale è uno Stato membro diverso dalla Repubblica di Cipro sono indicate a parte.
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