Art. 5
Misure di difesa commerciale
In vigore dal 10 ago 2004
Non vengono rilasciati documenti di accompagnamento per le merci soggette alle misure di difesa commerciale dell’Unione europea, comprese le merci contenenti materie soggette a tali misure. Tale disposizione non pregiudica l’applicazione da parte della Comunità di misure antidumping, compensative o di salvaguardia, o di qualsiasi altro strumento di difesa commerciale dell’Unione europea.
Storico versioni
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