Art. 4
Sicurezza alimentare e dei prodotti, merci contraffatte e usurpative
In vigore dal 10 ago 2004
1. Per motivi di sicurezza alimentare è proibito l’attraversamento della linea da parte di alimenti composti per animali, additivi per mangimi, premiscele o di tutti gli alimenti per animali contenenti prodotti di origine animale o qualsiasi prodotto contemplato dalle decisioni della Commissione elencate nell’allegato IV nonché da analoghe decisioni adottate in futuro. Si applicano, mutatis mutandis, gli del regolamento (CE) n. 178/2002 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Le autorità della Repubblica di Cipro e le autorità della zona orientale di sovranità garantiscono la conformità delle merci che attraversano la linea con le norme comunitarie in materia di salute, sicurezza, protezione ambientale e tutela dei consumatori, come pure rispetto al divieto di importazione di merci contraffatte e usurpative.
Storico versioni
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