Art. 3 · Ispezioni e relazioni fitosanitarie

Art. 3

Ispezioni e relazioni fitosanitarie

In vigore dal 10 ago 2004
1.   Qualora le merci siano vegetali, prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, esperti indipendenti nel settore fitosanitario, nominati dalla Commissione e operanti in coordinamento con la Camera di commercio turco-cipriota per l’applicazione del regolamento (CE) n. 866/2004, ispezionano le merci in questione allo stadio della produzione e, di nuovo, alla raccolta e allo stadio della commercializzazione. Nel caso si tratti di patate, gli esperti verificano che le patate oggetto della spedizione siano state coltivate direttamente da tuberi-seme certificati in uno degli Stati membri o da tuberi-seme certificati in qualsiasi altro Stato in provenienza dal quale non è vietata l'introduzione nella Comunità di patate destinate alla piantagione a norma dell'allegato III della direttiva 2000/29/CE. Nel caso si tratti di agrumi, gli esperti verificano che i frutti siano esenti da foglie e peduncoli e rechino il marchio di origine appropriato. 2.   Se gli esperti constatano che, a loro conoscenza e per quanto sia possibile accertare, i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti inclusi nella spedizione sono conformi ai pertinenti requisiti e controlli di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 866/2004, e sono altresì conformi alle disposizioni del paragrafo 1, secondo e terzo comma, essi riferiscono le loro constatazioni utilizzando il modello di modulo per il «Rapporto di ispezione fitosanitaria» figurante all’allegato III del presente regolamento. Il «Rapporto di ispezione fitosanitaria» è allegato come supplemento al documento di accompagnamento di cui all’. Gli esperti non redigono rapporti di ispezione fitosanitaria per le piante destinate alla piantagione, compresi i tuberi di Solanum tuberosum (L.) destinati alla piantagione. 3.   Gli esperti sigillano pertanto i camion o altri mezzi di trasporto utilizzati in modo tale da impedire l’apertura della spedizione fino all’avvenuto attraversamento della linea. Nessuna merce interessata dalle disposizioni del presente articolo può essere trasportata attraverso la linea se il suddetto modulo di rapporto non è compilato per intero e debitamente firmato da almeno uno dei summenzionati esperti fitosanitari. 4.   Al suo arrivo nelle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo, la spedizione viene esaminata dalla competenti autorità. Se del caso, il rapporto di ispezione fitosanitaria è sostituito da un passaporto fitosanitario rilasciato ai sensi delle disposizioni delle direttive 92/105/CEE (3) e 93/51/CEE (4) della Commissione. 5.   Se la spedizione consiste interamente o in parte di lotti di patate, un adeguato campione di tali lotti viene esaminato per accertare l’eventuale presenza di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. e Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., conformemente ai metodi di individuazione e di diagnosi di questi organismi nocivi stabiliti dalla Comunità.
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