Art. 2

Art. 2

In vigore dal 10 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 11 agosto 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1. (2)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3. (3)  GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).
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