Art. 3
In vigore dal 10 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97).
(2) GU L 210 del 20.7.1998, pag. 32. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004.
(3) GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1780/2003 (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 6).
(4) GU L 346 del 22.12.1998, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 763/2003 (GU L 109 dell'1.5.2003, pag. 12).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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