Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003. (2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003. ALLEGATO I L'allegato XII, primo capoverso del regolamento (CE) n. 1622/2000 è modificato come segue: 1) Alla lettera a), quinto trattino, sono aggiunti i seguenti sottotrattini: «— Vin de pays du Jardin de la France, — Vin de pays Portes de Méditerranée, — Vin de pays des comtés rhodaniens, — Vins de pays des côtes de Thongue, — Vins de pays de la Côte Vermeille». 2) Il testo della lettera b) è modificato come segue: a) il testo del primo trattino è sostituito dal seguente: «— i v.q.p.r.d. bianchi aventi diritto alle denominazioni di origine controllata “Alsace”, “Alsace grand cru” seguite dalla menzione “vendanges tardives” o “sélection de grains nobles”, Anjou-Coteaux de la Loire, Chaume-Premier cru des Coteaux du Layon, Coteaux du Layon seguite dal nome del comune di origine, Coteaux du Layon seguita dal nome “Chaume”, Coteaux de Saumur, Pacherenc du Vic Bilh e Saussignac,»; b) dopo il quarto trattino sono aggiunti i due trattini seguenti: «— i v.q.p.r.d. aventi diritto alla denominazione di origine “Albana di Romagna” che recano la menzione “passito”, — i v.q.p.r.d. lussemburghesi che recano le menzioni “vendanges tardives”, “vin de glace” o “vin de paille”.» ALLEGATO II L'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1622/2000 è modificato come segue: 1) Il testo della lettera b) è modificato come segue: a) al primo capoverso sono aggiunti i seguenti trattini: «— Chaume-Premier cru des Coteaux du Layon, — Graves supérieurs, — Saussignac,»; b) al terzo capoverso è aggiunto il seguente trattino: «— Muscat du Cap Corse,». 2) Il testo della lettera d) è sostituito dal seguente: «d) per i vini austriaci: — a 30 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere le menzioni “Beerenauslese” e “Eiswein”, ad eccezione dei vini della vendemmia 2003 che recano la menzione “Eiswein”, — a 40 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere le menzioni “Ausbruch”, «Trockenbeerenauslese» e “Strohwein” e per quelli della vendemmia 2003 che recano la menzione “Eiswein”;». 3) Il testo della lettera f) è sostituito dal seguente: «f) per i vini spagnoli: — a 25 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere la menzione “vendimia tardía”, — a 35 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. ottenuti da uve stramature aventi diritto alla denominazione di origine “Ribeiro”;». 4) È aggiunta la seguente lettera n): «n) per i vini lussemburghesi: — a 25 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. lussemburghesi che soddisfano i requisiti per ottenere la menzione “vendanges tardives”, — a 30 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. lussemburghesi che soddisfano i requisiti per ottenere le menzioni “vin de paille” e “vin de glace”.»
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