Art. 2
In vigore dal 9 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.
(2) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
ALLEGATO I
L'allegato XII, primo capoverso del regolamento (CE) n. 1622/2000 è modificato come segue:
1)
Alla lettera a), quinto trattino, sono aggiunti i seguenti sottotrattini:
«—
Vin de pays du Jardin de la France,
—
Vin de pays Portes de Méditerranée,
—
Vin de pays des comtés rhodaniens,
—
Vins de pays des côtes de Thongue,
—
Vins de pays de la Côte Vermeille».
2)
Il testo della lettera b) è modificato come segue:
a)
il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:
«—
i v.q.p.r.d. bianchi aventi diritto alle denominazioni di origine controllata “Alsace”, “Alsace grand cru” seguite dalla menzione “vendanges tardives” o “sélection de grains nobles”, Anjou-Coteaux de la Loire, Chaume-Premier cru des Coteaux du Layon, Coteaux du Layon seguite dal nome del comune di origine, Coteaux du Layon seguita dal nome “Chaume”, Coteaux de Saumur, Pacherenc du Vic Bilh e Saussignac,»;
b)
dopo il quarto trattino sono aggiunti i due trattini seguenti:
«—
i v.q.p.r.d. aventi diritto alla denominazione di origine “Albana di Romagna” che recano la menzione “passito”,
—
i v.q.p.r.d. lussemburghesi che recano le menzioni “vendanges tardives”, “vin de glace” o “vin de paille”.»
ALLEGATO II
L'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1622/2000 è modificato come segue:
1)
Il testo della lettera b) è modificato come segue:
a)
al primo capoverso sono aggiunti i seguenti trattini:
«—
Chaume-Premier cru des Coteaux du Layon,
—
Graves supérieurs,
—
Saussignac,»;
b)
al terzo capoverso è aggiunto il seguente trattino:
«—
Muscat du Cap Corse,».
2)
Il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:
«d)
per i vini austriaci:
—
a 30 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere le menzioni “Beerenauslese” e “Eiswein”, ad eccezione dei vini della vendemmia 2003 che recano la menzione “Eiswein”,
—
a 40 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere le menzioni “Ausbruch”, «Trockenbeerenauslese» e “Strohwein” e per quelli della vendemmia 2003 che recano la menzione “Eiswein”;».
3)
Il testo della lettera f) è sostituito dal seguente:
«f)
per i vini spagnoli:
—
a 25 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere la menzione “vendimia tardía”,
—
a 35 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. ottenuti da uve stramature aventi diritto alla denominazione di origine “Ribeiro”;».
4)
È aggiunta la seguente lettera n):
«n)
per i vini lussemburghesi:
—
a 25 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. lussemburghesi che soddisfano i requisiti per ottenere la menzione “vendanges tardives”,
—
a 30 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. lussemburghesi che soddisfano i requisiti per ottenere le menzioni “vin de paille” e “vin de glace”.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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