Art. 1
In vigore dal 6 ago 2004
1. Per il quarto trimestre del 2004, i quantitativi disponibili per l'importazione nell'ambito del regime dei contingenti tariffari all'importazione di banane sono fissati in allegato.
2. Per il quarto trimestre del 2004, le domande di titoli d'importazione per i contingenti tariffari A/B e C:
a)
presentate da un operatore tradizionale, non possono vertere su una quantità superiore alla differenza tra il quantitativo di riferimento che gli è stato assegnato a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 896/2001 e la somma dei quantitativi relativi ai titoli d'importazione rilasciati per i primi tre trimestri del 2004;
b)
presentate da un operatore non tradizionale, non possono vertere su una quantità superiore alla differenza tra il quantitativo annuo assegnato e notificato all'operatore a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 896/2001 e la somma dei quantitativi relativi ai titoli d'importazione rilasciati per i primi tre trimestri del 2004.
Pena l'irricevibilità, la domanda di titoli d'importazione è accompagnata da una copia del titolo o dei titoli d'importazione rilasciati all'operatore per i precedenti trimestri del 2004.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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