Art. 2

Art. 2

In vigore dal 4 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 5 agosto 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  GU L 160, del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1). (2)  GU L 230 del 30.6.2004, pag. 27.
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