Art. 1
All'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1210/2003 è aggiunto il seguente paragrafo:
In vigore dal 3 ago 2004
«3. Il paragrafo 1, lettere a), b) e d), non si applica ai procedimenti legali relativi a obbligazioni contrattuali stipulate dall'Iraq, in particolare dal governo provvisorio dell'Iraq, dalla Banca centrale irachena e dal Fondo di sviluppo per l'Iraq, dopo il 30 giugno 2004, né alle sentenze giudiziarie definitive derivanti da tale obbligazione contrattuale.».
Storico versioni
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Proeli:reg:2004:1412:oj#art-1