Art. 2
In vigore dal 2 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il punto 1 dell’ si applica a partire dal 1o luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles il 2 agosto 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 227 del 26.6.2004, pag. 11.
ALLEGATO
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ALLEGATO I
(in tonnellate)
Luogo di magazzinaggio
Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/Bremen/Mecklenburg-Vorpommern
179 979
Berlin/Brandenburg/Sachsen-Anhalt/Sachsen/Thüringen
820 016
999 995
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Storico versioni
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Proeli:reg:2004:1410:oj#art-2