Art. 2

Art. 2

In vigore dal 2 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il punto 1 dell’ si applica a partire dal 1o luglio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles il 2 agosto 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. (2)  GU L 227 del 26.6.2004, pag. 11. ALLEGATO « ALLEGATO I (in tonnellate) Luogo di magazzinaggio Quantitativi Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/Bremen/Mecklenburg-Vorpommern 179 979 Berlin/Brandenburg/Sachsen-Anhalt/Sachsen/Thüringen 820 016 999 995 »
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