Art. 2

Art. 2

In vigore dal 2 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16). (2)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1. (3)  GU L 162 dell’1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 96/2004 (GU L 15 del 22.1.2004, pag. 3). (4)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. (5)  GU L 190 del 23.7.1975, pag. 36.
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