Art. 1 · Il regolamento (CE) n. 1159/2003 è così modificato:

Art. 1

Il regolamento (CE) n. 1159/2003 è così modificato:

In vigore dal 2 ago 2004
1) Nell’ è aggiunta la seguente lettera k): «k) “giorno lavorativo”, il giorno lavorativo della Commissione». 2) L’articolo 4 è così modificato: a) Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Per ogni 100 kg del quantitativo di zucchero indicato nella casella 17 del titolo, la cauzione relativa ai titoli è pari a: — 0,30 EUR per lo zucchero preferenziale speciale e lo zucchero concessioni CXL, — 2 EUR per lo zucchero preferenziale ACP-India.» b) Al paragrafo 3, il testo del secondo comma è sostituto dal seguente: «In deroga al primo comma, qualora per un paese esportatore sia raggiunto il limite dell’obbligo di consegna relativo ad un periodo di consegna per lo zucchero preferenziale ACP-India, le domande di titoli d’importazione per il periodo di consegna successivo possono essere presentate otto settimane prima del primo giorno della campagna di commercializzazione in questione.» c) Sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6: «5.   In deroga all’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000: a) se il titolo è reso all’organismo emittente nel corso dei primi sessanta giorni della sua validità, la cauzione da incamerare è ridotta del 50 %; b) se il titolo è reso all’organismo emittente a decorrere dal sessantunesimo giorno della sua validità e sino al quindicesimo giorno successivo alla sua data di scadenza, la cauzione da incamerare è ridotta del 25 %. 6.   Fatti salvi i limiti quantitativi degli obblighi di consegna fissati in virtù dell’articolo 9 e dei contingenti di cui agli articoli 16 e 22, i quantitativi che figurano in titoli resi conformemente al paragrafo 5 possono essere riallocati. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, contemporaneamente al quantitativo settimanale di cui all’articolo 5, paragrafo 1, i quantitativi per i quali sono stati resi i titoli dalla data della loro precedente comunicazione al riguardo.» 3) Il testo dell’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 1.   Le domande di titolo d’importazione possono essere presentate dal lunedì al venerdì di ciascuna settimana. Tali domande devono indicare la campagna o il periodo di consegna cui fanno riferimento. Entro il primo giorno lavorativo della settimana successiva, gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi di zucchero bianco o di zucchero greggio, eventualmente espressi in equivalente zucchero bianco, per i quali sono state presentate domande di titolo d’importazione nel corso della settimana precedente, specificando la campagna di commercializzazione di cui trattasi e i quantitativi per paese d’origine. 2.   La Commissione contabilizza i quantitativi settimanali per i quali sono stati richiesti titoli d’importazione. 3.   Se le domande di titoli raggiungono o superano il quantitativo che forma oggetto dell’obbligo di consegna stabilito per ciascuno dei paesi interessati a norma dell’articolo 9 per lo zucchero preferenziale ACP-India o il contingente di cui trattasi per lo zucchero preferenziale speciale o per lo zucchero concessioni CXL, la Commissione limita, se del caso, il rilascio dei titoli proporzionalmente al quantitativo disponibile e/o informa gli Stati membri che è stato raggiunto il limite in questione. 4.   Se la contabilizzazione di cui al paragrafo 2 rivela che alcuni quantitativi di zucchero sono ancora disponibili per gli obblighi di consegna di zucchero preferenziale ACP-India o per contingenti di zucchero preferenziale speciale o di zucchero concessioni CXL, per i quali il limite era già stato raggiunto, la Commissione informa gli Stati membri che il limite non è più raggiunto. 5.   I titoli sono rilasciati il terzo giorno lavorativo successivo alla data della comunicazione di cui al paragrafo 1, purché la Commissione non abbia adottato, in tale periodo, le misure indicate al paragrafo 3. 6.   Congiuntamente alla comunicazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione, separatamente per ciascun contingente o obbligo di consegna e per ciascun paese d’origine, i quantitativi di zucchero per cui sono stati rilasciati i titoli di importazione nel corso della settimana precedente.» 4) Nell’articolo 7, punto 1), è soppressa la lettera a).
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