Art. 3
In vigore dal 2 ago 2004
Si richiede alle autorità doganali, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, di prendere le disposizioni del caso per registrare le importazioni di cui all' del presente regolamento. La registrazione termina nove mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
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