Art. 1
In vigore dal 2 ago 2004
I tassi di cambio che figurano in allegato si applicano agli aiuti seguenti, per i quali il fatto generatore interviene il 1o luglio 2004:
a)
pagamenti per superficie per i seminativi di cui al regolamento (CE) n. 1251/1999;
b)
aiuti per i legumi da granella di cui al regolamento (CE) n. 1577/96;
c)
premio speciale alla qualità per il grano duro, di cui al capitolo 1 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;
d)
premio per le colture proteiche di cui al capitolo 2 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;
e)
premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari di cui al capitolo 7 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;
f)
aiuto al luppolo di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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