Art. 2
In vigore dal 30 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 30 luglio 2004, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 146a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
(EUR/100 kg)
Formula
A
B
Modo di utilizzazione
Con rivelatori
Senza rivelatori
Con rivelatori
Senza rivelatori
Importo massimo dell'aiuto
Burro ≥ 82 %
59
55
—
55
Burro < 82 %
57
53
—
53
Burro concentrato
74
67
74
65
Crema
—
—
26
23
Cauzione di trasformazione
Burro
65
—
—
—
Burro concentrato
81
—
81
—
Crema
—
—
29
—
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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