Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/2004 della Commissione (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 97). (2)  GU L 190 del 14.7.1983, pag. 25. (3)  GU L 263 del 17.10.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1837/2001 della Commissione (GU L 255 del 24.9.2001, pag. 1).
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