Art. 2

Art. 2

In vigore dal 29 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. (2)  GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27). (3)  GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2004 (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 13).
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