Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 lug 2004
Ciascuna domanda di diritto di importazione presentata in conformità del regolamento (CE) n. 1206/2004 per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005 è soddisfatta entro i limiti seguenti, espressi in carni con osso: a) 8,41733 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1206/2004; b) 46,21032 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione di prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1206/2004.
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