Art. 2
In vigore dal 29 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2004.
Per la Commissione
Olli REHN
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 (GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12).
ALLEGATO
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 30 luglio 2004 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
Codice NC
Denominazione
Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg
In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni
Altri
1701 99 10
Sucre blanc
43,10
43,10
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2004:1370:oj#art-2