Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 lug 2004
Sono autorizzati per l'anno contingentale 2004, conformemente all'allegato del presente regolamento, trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese stabiliti dall'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili.
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