Art. 2

Art. 2

In vigore dal 28 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64). (2)  GU L 230 del 30.6.2004, pag. 39. (3)  GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002 (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69). ALLEGATO Rilascio di titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (uve da tavola e pesche) Prodotto Tasso di restituzione massimo (EUR/t netto) Percentuale di rilascio delle quantità richieste al livello del tasso di restituzione massimo Uve da tavola 35 100 % Pesche 25 100 %
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