Art. 2
In vigore dal 23 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2004.
Per la Commissione
J. M.SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.
(2) GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15.
(3) GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2296/2003 (GU L 340 del 24.12.2003, pag. 35).
ALLEGATO
Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per il lotto del mese di luglio 2004 e quantità riportate al lotto successivo:
a) riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30
Origine
Percentuale di riduzione del lotto di luglio 2004
Quantità riportata al lotto del mese di settembre 2004 (in t)
Stati Uniti d'America
0 (1)
4 550,994
Thailandia
0 (1)
2 917,934
Australia
0 (1)
252
Altre origini
—
—
b) riso semigreggio del codice NC 1006 20
Origine
Percentuale di riduzione del lotto di luglio 2004
Quantità riportata al lotto del mese di settembre 2004 (in t)
Stati Uniti d'America
0 (1)
390
Thailandia
0 (1)
5,023
Australia
0 (1)
10 083
Altre origini
—
—
(1) Rilascio per la quantità indicata nella domanda.
Storico versioni
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