Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2004. Per la Commissione J. M.SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1. (2)  GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15. (3)  GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2296/2003 (GU L 340 del 24.12.2003, pag. 35). ALLEGATO Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per il lotto del mese di luglio 2004 e quantità riportate al lotto successivo: a)   riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 Origine Percentuale di riduzione del lotto di luglio 2004 Quantità riportata al lotto del mese di settembre 2004 (in t) Stati Uniti d'America 0 (1) 4 550,994 Thailandia 0 (1) 2 917,934 Australia 0 (1) 252 Altre origini — — b)   riso semigreggio del codice NC 1006 20 Origine Percentuale di riduzione del lotto di luglio 2004 Quantità riportata al lotto del mese di settembre 2004 (in t) Stati Uniti d'America 0 (1) 390 Thailandia 0 (1) 5,023 Australia 0 (1) 10 083 Altre origini — — (1)  Rilascio per la quantità indicata nella domanda.
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