Art. 1
In vigore dal 23 lug 2004
1. Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi dieci giorni lavorativi del mese di luglio 2004 in virtù del regolamento (CE) n. 327/98 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione di eventuali percentuali di riduzione fissate nell'allegato del presente regolametno.
2. Le quantità riportate al lotto seguente sono fissate nell'allegato.
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